Registro dei trattamenti – art. 30 GDPR

Come sappiamo, il Regolamento EU 679/2016 introduce, all’art. 30, l’obbligo per i Titolari di dotarsi del registro dei trattamenti.

L’obbligo non si applica alle organizzazioni con meno di 250 dipendenti, ma il Garante, gli Organi di Controllo ed i vari esperti ne consigliano la tenuta (e l’aggiornamento continuo, aggiungerei).

Come discriminante generale direi che i Titolari che trattano dati particolari di terzi, diversi da quelli dei dipendenti, debbono avere il Registro dei Trattamenti.

Il registro è tenuto in forma scritta o (meglio) anche in formato elettronico; non è strettamente necessario acquistare un software apposito in quanto, nelle “organizzazioni classiche”, si tratta di un documento abbastanza semplice da realizzare.

Ho predisposto un apposito documento di Excel con alcuni campi predeterminati ed alcune piccole automazioni, che supporta la produzione ed il mantenimento del  registro dei trattamenti per studi professionali e PMI non IT.

I clienti sono invitati a richiedere il documento (compreso nel servizio di consulenza GDPR).

Aggiornamento: sono state pubblicate le F.A.Q. sul Registro dei Trattamenti