GDPR e software house

Il nuovo codice Europeo sulla Protezione dei Dati Personali impatta in modo rilevante sulle organizzazioni che producono software (software house).

In primo luogo, perché dovranno garantire che il software da loro prodotto (o commercializzato) sia compliant ai dettami del GDPR.

I più rilevanti sono quelli derivanti dall’articolo 25 – Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita:

  1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
  2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica.
  3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell’articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Quindi il nuovo approccio dettato dal GDPR è basato non più prevalentemente sulla persona ma sulla protezione del dato personale in sé.

Cosa significa Privacy by Design?
Il concetto indica che, in ogni sistema di trattamento, occorre prevenire (prima) invece che intervenire (poi); significa progettare un sistema (ambiente software, servizio SAAS, Cloud Platform, …) che metta alla base delle proprie funzioni la protezione dei dati.
La maggior parte degli incidenti di data security, nel GDPR definiti con il termine poco calzante di Data Breach, derivano da ambienti e sistemi software con bug o vulnerabilità, oppure mal progettati e/o mal configurati.

Cosa significa Privacy by Default?
Il concetto di Privacy by Default determina che per impostazione predefinita i sistemi di trattamento devono trattare i dati personali solo nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini. Occorre, quindi, progettare il sistema di trattamento di dati garantendo la non eccessività dei dati personali; nel definire il periodo strettamente necessario, occorre quindi anche considerare il nuovo diritto all’oblio.