DPO Data Protection Officer Pratovecchio-Stia

Se state cercando un professionista esperto e certificato per svolgere il ruolo di Data Protection Officer nella vostra azienda o organizzazione – con sede nei Comuni di Pratovecchio-Stia o nella valle del Casentino – siete nel posto giusto!

DPO Data Protection Officer Pratovecchio Stia

Dapprima forniamo alcune informazioni generali su questa recente figura, tra le più importanti novità introdotte dal Regolamento UE 679/2016.

Chi è il Data Protection Officer?

Il Data Protection Officer (di seguito DPO) è un ruolo chiave, introdotto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679.
Il DPO, figura già presente in alcune legislazioni europee (anche conosciuto come Chief Privacy Officer, Privacy Officer, Data Protection Officer o Data Security Officer), è un professionista che ha un ruolo determinante nel trattamento di dati della propria organizzazione.

Chi deve nominare il DPO?

  • una pubblica amministrazione che tratta dati personali (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali);
  • una organizzazione che effettua monitoraggio, regolare, sistematico e su larga scala di interessati;
  • una organizzazione che tratta, su larga scala, particolari categorie di dati sensibili o dati relativi a reati e condanne penali.

Compiti del DPO

I compiti primari del DPO sono:

  1. informare e fornire consulenza al Titolare e al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
  2. sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
  4. cooperare con l’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali); e
  5. essere il punto di contatto dell’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento dei dati personali, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
  6. facilitare i soggetti interessati – nelle interlocuzioni in materia di protezione dei loro dati – verso l’azienda, per esempio per esercitare i diritti agli artt. 15-22 GDPR.

Chi può essere nominato DPO?
In base all’articolo 37, paragrafo 5 GDPR, il DPO “è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39”. Viene anche previsto che il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento.
Allo stato attuale non esiste alcun schema di certificazione, corso, percorso formativo o seminario che abiliti al ruolo di D.P.O. ; sono invece importanti esperienza e competenze professionali, così come la conoscenza delle normative nazionali ed europee; è necessaria anche una formazione adeguata e continua.

La figura DPO esterna
Le organizzazioni di dimensioni limitate possono incaricare una figura esterna, che abbia i requisiti indicati, di rivestire il ruolo di DPO. Alcune organizzazioni complesse potranno nominare una figura giuridica esterna (team di esperti) quando i processi di trattamento dei dati necessitano di particolari competenze interdisciplinari. Nella nomina a DPO di un soggetto giuridico è obbigo indicare – come punto di contatto del Garante – una persona fisica.

Autonomia del DPO
Il regolamento GDPR indica le garanzie essenziali per consentire al DPO di operare con un grado sufficiente di autonomia nella organizzazione del titolare del trattamento. Esso non dovrà ricevere alcuna istruzione sullo svolgimento dei propri compiti, che dovrà svolgere in modo indipendente. Avrà a disposizione un budget adeguato che gestirà autonomamente per i compiti assegnati, compreso quello della propria formazione continua. Inoltre il DPO, pur potendo svolgere altre mansioni in azienda, esse non dovranno condurlo in conflitto di interessi, come nel caso di un responsabile IT o di un legale che difende l’azienda in giudizio.

Siamo in grado di svolgere il ruolo di DPO – Data Protection Officer per organizzazioni di ogni tipologia, anche pubbliche, di grandi dimensioni o che trattano dati particolari, sensibili o sanitari, con sede nei Comuni di Pratovecchio – Stia ed in generale in tutto il Casentino.

Contattateci per ogni necessità, specialmente per conoscerci tramite una prima videocall non vicolante e gratuita; siamo certi di potervi supportare al meglio in ogni vostra esigenza di dataprotection. Inoltre siamo spesso in Casentino ed – in tali occasioni – vi incontriamo molto volentieri per conoscere le vostre esigenze.

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